Gli impianti fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli integrati con i tetti, perdono la rendita catastale. La conferma viene dalle risposte fornite al Sole 24 Ore dall'agenzia delle Entrate. I proprietari degli impianti hanno la possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita per gli immobili censiti nella categoria D1; la variazione catastale non dovrebbe essere preclusa nemmeno per i fabbricati indicati nella categoria D10 cioè i fabbricati rurali. I chiarimenti derivano dalla disposizione entrata in vigore con la legge di Stabilità del 2016 (comma 21, legge 208/2015), secondo cui nella determinazone della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, per gli impianti fotovoltaici possiamo trovare due situazioni. Per gli impianti dichiarati autonomamente, la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo, se si tratta di impianti a terra oppure l'elemento strutturale (solaio, copertua lastrico solare), qualora l'impianto sia realizzato sulle costruzioni. Tale fattispecie si verifica quando l'impianto fotovoltaico è stato realizzato sopra il tetto di un fabbricato di proprietà altrui. Quindi, per il soggetto che ha realizzato l'impianto in forza di un diritto di superficie, la rendita catastale di sua competenzasarà solo quella relativa al lastrico solare e su questo pagherà l'imposta municipale. Per gli impianti fotovoltaici costruiti a terra dagli agricoltori alla fine risulterà che la superficie di terreno agricolo adibita a sede dell'impianto non sarà accatastata come terreno agricolo ma come "opificio" ancorchè esente da Imu, in quanto dovrebbe mantenere la categoria D10. Per quanto riguarda, invece,gli impianti fotovoltaici realizzati sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell'immobile, per i quali, si ricorda, la variazione catastale era stata richiesta dalla Agenzia del Territorio nel caso in cui il valore dell'immobile avesse avuto un incremento del 15%, le risposte del Catasto precisano che deve essere richiesta la variazione della rendita sostanzialmente per riportarla al valore che aveva prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.La direzione catasto ha poi fornito chiarimenti in merito alle unità immobiliari contigue ma autonomamente accatastate, precisando che la possibilità di chiedere l'annotazione "unione di fatto ai fini fiscali" negli atti catastali è subordinata alla presentazione, per ciascuna porzione, di una dichiarazione di variazione con le modalità di cui al decreto 701/1994. L'unione di fatto ai fini catastali è una procedura utilizzata in presenza di unità immobiliari di fatto congiunte che, però, non possono essere fuse catastalmente in quanto gravate da diritti reali non omogenei. L'esempio più comune è quello di due unità immobiliari situate sullo stesso pianerottolo di un edificio di cui una di proprietà del marito e l'altra di proprietà della moglie. In questo caso, ai fini del classamento, la dichiarazione prevede l'attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare nel suo complesso, mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni in ragione della relativa consistenza. Di conseguenza dovrebbe scattare l'esenzione da Imu e Tasi in quanto per ciascun proprietario dovrebbe trattarsi di abiìtazione principale. Infine, in merito ai fabbricati collabenti, ovvero a quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità a produrre un reddito proprio, la direzione catasto ha chiarito che la categoria catastale "F/2" (appunto, "unità collabenti") risulta attribuibile quando lo stato di fatto dell'immobile non consente l'iscrizione in altra categoria catastale anche se l'unità presenta muri perimetrali integri. Si ricorda che, secondo la nota 29439/2013, l'attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando l'unità che si vuole censire risulta iscrivibile in altra categoria, ovvero quando non è individuabile  o perimetrabile. In particolare, la nota definisce non individuabili ne perimetrabili le costruzioni prive di coperture e della relativa struttura o dei solai e delimitate da muri che non sono alti meno di un metro. Se, quindi, anche uni di questi due requisiti risulta verificato ma non è possibile iscrivere la costruzione in altra categoria catastale, allora l'immobile deve essere incluso della categoria F/2.

FONTE: Il Sole 24 Ore - Gian Paolo Tosoni